A) Rivalutazione del Costo Storico (Valore Lordo) e del relativo F.do Amm.to (Rivalutazione Proporzionale)

Dati Aziendali
  • Anno d’acquisto 2017;
  • Costo Storico Imm.ne Materiale 150.000;
  • Vita Utile 10 Anni;
  • Amm.to Fiscale (Ante Rivalutazione) allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
  • VNC al 2020 (Ante Rivalutazione) 97.500.
Condizioni
  • Amm.to 2020 calcolato su Costo Storico Ante Rivalutazione;
  • Vita utile invariata a 10 anni;
  • Saldo Attivo di Rivalutazione non affrancato.
Rivalutazione Art. 110 D.L. 104/2020
  • Valore Rivalutato al 2020 120.000;
  • Verificare che l’amm.to Fiscale (Post Rivalutazione) continui ad essere all’ allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988.
Operatività

(120.000-97.500)/97.500 = 0,231

150.000+(150.000*0,231) = 184.615

(37.500+15.000)+(37.500+15.000)*0,231 = 64.615

120.000/6,5 = 18.462

A) RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO (VALORE LORDO) E DEL RELATIVO F.DO AMM.TO (Rivalutazione Proporzionale)
Valori arrotondati all'unità di Euro
ANNO COSTO STORICO AMM.TO F.DO AMM.TO VNC VITA UTILE RESIDUA
2017 150.000 7.500 7.500 142.500 10
2018 150.000 15.000 22.500 127.500 9
2019 150.000 15.000 37.500 112.500 8
2020 184.615 15.000 64.615 120.000 7
2021 184.615 18.462 83.077 101.538 6,5 *
2022 184.615 18.492 101.538 83.077 5
2023 184.615 18.492 120.000 64.615 4
2024 184.615 18.492 138.462 46.154 3
2025 184.615 18.492 156.923 27.692 2
2026 184.615 18.492 175.384 9.231 1
2027 184.615 9.231 184.615 0 0
*La Vita Utile Residua risente dell'amm.to ridotto alla metà per il I° esercizio (art. 102 TUIR)
Contabilità Generale
Rivalutazione CIVILISTICA e FISCALE
Conti CO.GE. Dare Avere
IMPIANTI E MACCHINARI 34.615,38
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI 12.115,38
DEBITO per IMPOSTA SOSTITUTIVA 675,00
RISERVA DI RIVALUTAZIONE Art. 110 DL 104/20* 21.825,00
*E' opportuno e consigliabile aprire uno specifico conto co.ge. nel piano dei conti

(184.615,38-150.000) = 34.615,38

(64.615,38-52.500) = 12.115,38

(120.000-97.500)*3% = 675

34.615,38-12.115,38-675 = 21.825

Rivalutazione solo CIVILISTICA
Conti CO.GE. Dare Avere
IMPIANTI E MACCHINARI 34.615,38
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI 12.115,38
F.DO IMPOSTE DIFFERITE 6.277,50
RISERVA DI RIVALUTAZIONE Art. 110 DL 104/20 16.222,50

(34.615,38-12.115,38)*27,9% = 6.277,50

34.615,38-12.115,38-6.277,50 = 16.222,50

IMPATTO FISCALE

Colonna 1:

120.000 – 97.500 = 22.500

Colonna 2:

22.500 * 3% = 675

Colonna 1:

Va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi RQ 100  e RQ 101 (quest’ultimo da compilare per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 14 della L. 342/2000)

Colonna 2:

675/3 = 225

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE
MOD. REDDITI SC 2021 - Prospetto del Capitale e delle Riserve
RS 140 Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale
21.825 21.825
Nell'ipotesi di rivalutazione con rilevanza solo civilistica, il saldo attivo di rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d'imposta e, di conseguenza, non rientra nella disciplina dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
MOD. REDDITI SC 2021 - Prospetto del Capitale e delle Riserve
RS 134 Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale
16.223 16.223

A fronte della Rivalutazione effettuata nel 2020 sui beni esistenti nel 2019, la maggior parte dei vantaggi fiscali si avranno dal 2021. A partire da tale esercizio sarà possibile tener conto del valore rivalutato ai fini di:

  • Dedurre maggiori quote di ammortamento (previa verificare che l’amm.to Fiscale – Post Rivalutazione – continui ad essere all’ allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988);
  • Determinare il plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.

Per i maggiori valori iscritti nell’attivo – riconosciuti anche ai fini fiscali – l’OIC nel Documento Interpretativo n. 7, specifica che alla data di effettuazione della rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea, pertanto non si pone la necessità di rilevare la fiscalità differita nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, conseguentemente non dovrebbe sorgere la necessità di compilare il Quadro RV – Sezione I – Riconciliazione dati di Bilancio e Fiscali.