Riallineamento delle divergenze Fiscali-Contabili

Art. 110 D.L. 104/2020 - Art. 6-bis D.L. 23/2020

L’art. 110 del D.L. 104/2020 e l’art. 6bis del D.L. 23/2020, richiamando l’ art. 14 della L. 342/2000,  hanno previsto per il periodo d’imposta 2020, la possibilità – per i soggetti in reddito d’impresa – di riallineare i valori fiscali ai valori contabili, in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio, risultino superiori ai corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, limitatamente ai disallineamenti esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (31/12/2019 per le “imprese solari”).

I beni per i quali era possibile fruire del “riallineamento”, erano i medesimi per i quali era possibile la rivalutazione ai sensi del D.L. 104/2020 e/o del D.L. 23/2020, ossia i beni materiali e immateriali ammortizzabili e non ammortizzabili, le partecipazioni di controllo e di collegamento costituenti immobilizzazioni e, per i soggetti IAS/IFRS Adopter, anche le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, che non si considerano detenute per la negoziazione, anche ove non si tratti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ai sensi dell’art. 85 co. 3bis TUIR).

La facoltà di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili – mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% – era possibile distintamente per ciascun bene, senza far riferimento alla relativa categoria omogenea di appartenenza, con  l’obbligo di colmare l’intero divario esistente tra valore contabile e valore fiscale dei beni (non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore).

La disciplina del riallineamento, in quanto volta al riconoscimento fiscale di valori già espressi in bilancio, non comportava incrementi delle poste di patrimonio netto dell’impresa, fermo restando la necessità, di apporre uno specifico vincolo di natura fiscale su una riserva di patrimonio netto “già esistente” e utilizzabile nel bilancio oggetto di riallineamento dei valori.

Al pari della riserva di rivalutazione, anche la riserva da riallineamento poteva essere affrancata, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società, di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, dell’irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, al fine di renderla “libera” dal regime di sospensione d’imposta, e disponibile agli usi civilisticamente consentiti (tra cui la distribuzione ai soci, senza oneri impositivi aggiuntivi in capo alla società distributrice).

Come chiarito dall’Ade nella Circolare n. 6/2022: ” […] ai fini dell’affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorre a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero “al netto” dell’imposta sostitutiva versata”.

E’ altrettanto utile richiamare l’ordinanza n. 9509 del 2018 della corte suprema di cassazione, la quale aveva già chiarito che: “l’imposta sostitutiva rientri nella base imponibile solo in ipotesi di effettiva distribuzione ai soci del saldo attivo non affrancato di rivalutazione”.

L’opzione per la disciplina del riallineamento si intende perfezionata con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale il riallineamento è stato effettuato, a nulla rilevando l’omesso , insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva.

Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione, nel senso che, attraverso il riallineamento, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio e, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di detto valore, nel rispetto del limite economico, con effetti sia civili che fiscali (per la rivalutazione di cui all’art. 110 D.L. 104/2020, solo se effettuata nel 2020).